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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 30-04-1990

Norme in materia di polizia municipale e locale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 20
del 9 maggio 1990

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale

 

 

 

Titolo I
ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ARTICOLO 1

 (Finalità )
 1.  In attuazione dell' art. 6 della legge 7 marzo 1986,
n. 65, la presente legge regola l' istituzione, l' organizzazione
generale, i compiti ed il funzionamento del servizio
di polizia municipale e locale spletato dai comuni
singoli o associati nell' ambito delle rispettive competenze,
e dagli altri enti locali diversi dai Comuni.
  2.  Salva l' autonomia  regolamentare riconosciuta ai
Comuni singoli o associati dagli articoli 4 e 7 della legge
7 marzo 1986, n. 65 ed agli altri enti locali diversi
dai Comuni, dalle altre leggi dello Stato, i Comuni, le
Province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di
Polizia locale loro attribuite nel rispetto delle disposizioni
della presente legge.

 

 

 

ARTICOLO 2

 (Esercizio delle funzioni di polizia municipale)
 1.  Per l' espletamento delle funzioni di polizia locale
e municipale loro attribuite dalla legge, gli enti di
cui all' art. 1, si avvalgono di propri operatori, eventualmente
costituiti in corpi, nel caso dei Comuni singoli
o associati, semprechè  il numero complessivo degli addetti
non sia inferiore a 7, e in appositi servizi in tutti
gli altri casi.
  2.  Per la gestione dei corpi e dei servizi di polizia municipale
e locale è  in facoltà  degli enti di cui all' art. 1,
di associarsi nelle forme di legge, secondo gli amciti
territoriali ritenuti ottimali per la migliore organizzazione
e gestione delle funzioni di polizia.
  3.  Nel rispetto dell' articolo 2 della legge 7 marzo
1986, n. 65, il personale operativo eventualmente destinato
a prestare servizio nel territorio di altro comune
associato, diverso da quello di appartenenza, ovvero di
altro ente locale, è  rispettivamente posto alle dipendenze
funzionali del legale rappresentante dell' organismo
associatico, ovvero dell' autorità  politico - amministrativa
dell' ente locale nel cui interesse è  svolto il servizio
mantenendo tuttavia la dipendenza dall' ente di appartenenza
agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
  I Comuni e gli altri enti interessati provvedono,
anche a mezzo di regolamento, ovvero con specifici
accordi, alle reciproche compensazioni ed altri eventuali
rimborsi.

 

 

 

ARTICOLO 3

 (Addetti al servizio di polizia municipale)
 1.  I comuni o loro forme associate, in base alla classificazione
ad essi attribuita dalle leggi dello Stato, individuano
il contigente numerico degli addetti al corpo
o al servizio di polizia municipale, secondo i seguenti
criteri numerici:
a) comuni principali - classe I A e I B -: un operatore
(vigile) da 700 fino a mille abitanti;
  b) comuni intermedi - classe II -: un operatore (vigile)
da 800 fino a mille abitanti;
  c) comuni minori - classe II e IV -: un operatore
(vigile) ogni mille abitanti o frazione di essi.
  2.  Nei comuni minori, qualora il servizio venga svolto
in forma associata, gli adempimenti di polizia municipale
possono essere assicurati da due addetti.

 

 

 

ARTICOLO 4

 (Sezioni territoriali di polizia locale)
 1.  Nei comuni ove siano costituiti i corpi, il servizio
di polizia può  essere articolato in sezioni coincidenti
con il territorio delle circoscrizioni interne, con assegnazione
di personale e mezzi proporzionata alle dimensioni
territoriali, alla popolazione, alla densità  del
traffico, all' importanza turistica, commerciale e industriale
di ciascuna sezione.

 

 

 

ARTICOLO 5

 (Comitato dei corpi e dei servizi
di polizia munipale e locale).
 1.  I corpi e i servizi di polizia municipale e locale,
entro i limiti territoriali di competenza degli enti d appartenenza
ovvero dei comuni singoli o assicuati, provvedono,
in via generale e nel rispetto delle leggi e dei
vigenti regolamenti, a:
a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti
e delle altre disposizioni emanate dallo Stato,
dalla Regione, dalle Province, dal Comune e dagli altri
enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti
la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale,
l' edilizia, il commercio, i pubblici servizi, la vigilanza
igienica e sanitaria e la tutela dell' ambiente dall'
inquinamento atmosferico ed acustico, del suolo e delle
acque;
  b) svolgere i compiti concernenti la vigilanza ittico -
venatoria, la tutela del patrimonio ambientale o forestale
e dei parchi e della flora protetta;
  c) svolgere i compiti inerenti alla qualifica di agente
e di ufficiale di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie
di pubblica sicurezza di cui all' art. 5 della legge
7 marzo 1986, n. 65, nell' ambito delle proprie attribuzioni
e nei limiti della legge;
  d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità 
o disastri, d' intesa con le competenti autorità ,
nonchè  in caso di privati infortuni;
  e) assolvere a compiti di informazione, di raccolta
di notizie, di accertamento e rilevazione dati e agli
altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti,
a richiesta delle autorità  competenti e degli uffici
autorizzati per legge a richiederli;
  f) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta,
necessari per l' espletamento di attività  e compiti
istituzionali propri degli enti di appartenenza;
  g) assolvere a tutte le funzioni di polizia locale ed
amministrativa attribuite ai vari enti dalle leggi regionali
e dello Stato, in particolare riferimento, per i comuni,
alle funzioni di cui all' articolo 19 del dPR 24
luglio 1977, n. 616;
  h) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, con
le forze di polizia dello Stato e gli organi della protezione
civile nel caso di calamità  naturali interessanti
il territorio regionale;
  i) svolgere gli ulteriori compiti demandati dai regolamenti
comunali e provinciali in vigore, ed in particolare,
curare l' esatto adempimento delle ordinanze
emanate dalle autorità  locali;
  l) assolvere con tempestività  e diligenza ad ogni altro
compito di polizia locale preventiva o repressiva demandato
dalla legge o affidato dalle competenti autorità ,
ivi compresa l' attività  di accertamento degli illeciti
fiscali concernenti i tributi locali di competenza regionale
o comunale.
  2.  Gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale
non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli
attinenti alle loro funzioni, fermo restando che il loro
stato giuridico, l' ambito ordinario delle attività , eventuali
comandi o distacchi ed ogni altro istituto concernente
lo stato giuridico, sono disciplinati a norma degli
accordi sindacali di settore nel rispetti della legge
29 marzo 1983, n. 93.

 

 

 

 

Titolo II
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 6

 (Dipendenza dei servizi di polizia locale e municipale).
 1.  La polizia municipale è  posta alle dipendenze amministrative
e funzionali del sindaco o dell' assessore
delegato, che vi sopraintendono impartendo direttive,
vigilando sullo svolgimento dei servizi e l' assolvimento
dei compiti istituzionali, adottando i formali provvedimenti
del caso e determinando le forme ed i limiti
di intervento relativamente ai compiti di cui all' art. 5,
comma 1, lettere c) e d), nel rispetto dei principi stabiliti
dall' articolo 5, comma 4, della legge 7 marzo 1986,
n. 65, nonchè  delle specifiche disposizioni regolamentari
adottate dal Comune.
  2.  I vigili sanitari inquadrati nei ruoli nominativi regionali
del personale sanitario delle ULSS, ai sensi
dell' art. 47, secondo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dipendono dalle unità  locali per i servizi
sanitari e socio assistenziali sotto il rofilo funzionale,
disciplinare e retributivo, senza appartenere al corpo
o al servizio di polizia municipale dei commu singoli
o associati.  Agli stessi si applicano, in quanto compatibili
con il loro stato giuridico, le disposizioni della
legge - quadro sull' ordinamento della polizia municipale,
nonchè  la parte eventualmente comune, le disposizioni
regolamentari stabilite dai comuni singoli
o associati nel cui ambito territoriale sono svolte le funzioni
di polizia sanitaria e di vigilanza esercitate e norma
della vigente legislazione in materia.
  3.  Nel caso di gestione singola dei servizi di polizia
municipale, le direttive per l' addestramento, l' impiego
tecnico - operativo del personale nonchè  per il miglior
utilizzo delle risorse e dei mezzi operativi soni impartite
dal Comandante del corpo ovvero dal responsabile
del servizio, che ne risponda in via gerarchica alla
preposta autorità , nell' ambito delle disposizioni ricevute
e nell' esercizio della discrezionalità  tecnica di propria
spettanza, nonchè  in relazione al puntiale espletamento
delle funzioni istituzionali demandate dalla
legge e dai regolamenti al corpo o al servizio stesso.
  4.  Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia
municipale, la dipendenza funzionale degli addetti
al coprpo o al servizio è  comunque disciplinata in sede
regolamentare dai Comuni interessati, nel rispetto dei
principi della legge - quadro sull' ordinamento della polizia
municipale.
  5.  Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche
al personale degli enti locali diversi dai Comuni,
intendensosi sostituito dal sindaco o assessore da lui
delegato, il legale rappresentante dell' ente o altro organo
corrispondente.

 

 

 

 

Titolo III
RECLUTAMENTO, FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 7

 (Accesso all' impiego)
 1.  L' assunzione del personale addetto ai corpi o servizi
della polizia locale avviene per pubblico concorso.
  2.  Nel rispetto dell' autonomia regolamentare riconosciuta
ai Comuni e agli altri enti locali nonchè  della
disciplina dettata in sede di contrattazione collettiva
nazionale, l' accesso ai vari gradi di responsabilità  o alle
superiori qualifiche nell' ambito dello sviluppo della
carriera può  essere comunque subordinato al superamento
di appositi corsi di formazione professionale
promozzi ed organizzati dalla Regione o dagli enti a ciò 
autorizzati.
  3.  L' assunzione del personale della polizia municipale
nel livello iniziale di vigile urbano può  procedere
anche a seguito di apposito corso - concorso, previa selezione
degli aspiranti ed obbligatoria frequenza degli
idonei ad un corso di formazione professionale.
  4.  Il personale di polizia locale degli enti diversi dai
Comuni singoli o associati ancorchè  non inquadrato in
appositi servizi, può  essere assunto anche a tampo determinato,
qualora trattasi di compiti di carattere eccezionale,
temporaneo e non ricorrente ovvero per esigenze
stagionali, semprechè  detto personale sia in possesso
dei requisiti prescritti dalla legge e dell' eventuale
titolo di studio richiesto per la qualifica.  Il personale
assunto per esigenze stagionale e per un periodo non
superiore a tre mesi deve essere prescelto in base alle
graduatorie in atto, di eventuali corsi - concorsi per vigili
già  banditi ed espletati dalle amministrazioni interessate.
  5.  Il comandante del corpo o del servizio di polizia
municipale dei Comuni singoli o associati, è  scelto per
concorso tra gli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti.
  Sono interinalmente, ovvero in mancanza di concorrenti
idonei, detto incarico può  essere affidato a personale
in servizio di più  elevato grado.
  6.  Nel caso degli enti locali diversi dai Comuni che
svolgano funzioni proprie o delegate di polizia locale,
il responsabile del servizio ovvero delle attività  di polizia
locale riferite all' ente può  essere nominato dai
competenti organi dell' ente stesso anche tra i funzionari
amministrativi precedentemente addetti ad altri
servizi o uffici, purhcè  di qualifica non inferiore a quella
direttiva o a questa corrispondente e semprechè  tratasi
di personale di ruolo a rapporto di pubblico impiego.

 

 

 

ARTICOLO 8

 (Formazione e aggiornamento professionale).
 1.  Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale
21 ottobre 1981, n. 69, modificata con LLRR 11 agosto
1983, n. 30;  12 marzo 1984, n. 16 e 26 aprile 1985,
n. 33, la Regione promuove e organizza corsi di formazione
e aggiornamento del personale della polizia municipale
e locale, miranti allo scopo di perfezionare e
migliorare le attività  stesse, con particolare riferimento
a funzioni di specifica attualità  e interesse.  Per la prevenzione
delle devianze giovanili e sociali nell' ambito
della polizia locale e municipale, possono essere ricercate
idonee forme di collaborazione tra le strutture formative
e di ricerca operanti in tale campo e gli enti di
cui all' art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.
  2.  Nei regolamenti dei singoli enti di appartenenza
e nel rispetto delle norme collettive di comparto, per
il personale addetto a compiti e funzioni di polizia locale
e municipale, può  essere prevista l' obbligatorierà 
della frequenza a ccorsi periodici d' aggiornamento professionale
anche aldi là  di quanto stabilito dal comma
1.  In tal caso, ove non esista una struttura formativa
nell' ambito territoriale in cui l' ente è  localizzato e non
possa comunque venire utilizzata la struttura formativa
nell' ambito teritoriale limitrofo, detti corsi di aggiornamento
di svolgeranno nel capoluogo della regione.
  3.  L' organizzazione, il funzionamento, la sede, le varie
materie d' insegnamento e quant' altro attiene agli
aspetti della formazione professionale degli addetti alla
polizia locale e municipale, sono stabiliti dalla Giunta
regionale sentito il parere del Comitato tecnico, consultivo
regionale per la polizia locale di cui alla lett. d),
comma 2 dell' art. 10, nonchè  ai sensi dell' articolo 16
della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dal Comitato
di controllo sociale.

 

 

 

 

Titolo IV
FOMAZIONE DI STUDIO
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

ARTICOLO 9

 (Comitato tecnico consultivo regionale).
 1.  Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente
legge è  costituito, con decreto del Presidente della
Giunta regionale, il Comitato tecnico - consultivo regionale
per la polizia locale.
  2.  Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale
ed è  composto: dal Presidente della Giunta regionale
o suo delegato che lo presiede;  da tre rappresentanti
designati, rispettivamente dalle sezioni regionali
 dell' ANCI, dell' UPI e dell' UNCEM; da tre rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello regionale e da quattro esperti facenti
parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella
regione, nominati dalla Giunta regionale.
  3.  Ai componenti del Comitato spettano per ogni
giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio
nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello
dirigenziale.

 

 

 

ARTICOLO 10

 (Compiti e funzioni del Comitato)
 1.  Il Comitato di cui all' art. 9, oltre a promuovere
iniziative, studi, convegni e ricerche per il continuo miglioramento
della polizia municipale, svolge funzioni
consultive nei confronti della Giunta regionale.  Rsso
esprime altresì  il proprio pareri su tutte le iniziative
legislative in materia di polizia amministrativa, nonchè 
nel caso che si debba intervenire per pubbliche calamità 
che abbiano interessato il territorio della regione.
  2.  In particolare, il Comitato tecnico consultivo formula
alla Giunta regionale proposte relative:
a) alle caratteristiche dei servizi di polizia amministrativa
con riferimento ai compiti svolti dalla stessa
ai sensi dell' articolo 5;
  b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi
del personale addetto ai servizi di polizia locale e
municipale;
  c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e
degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi
di polizia locale e municipale;
  d) ai corsi di reclutamento, formazione ed aggiornamento
professionale per gli addetti alla polizia locale
e municipale, con particolare riguardo alle materie
di insegnamento ed alla omogeneità  dei corsi stessi.

 

 

 

 

Titolo V
UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO

ARTICOLO 11

 (Uniformi)
 1.  L' uniforme degli appartenenti ai servizi o copri
di polizia municipale è  costituita da un insieme organico
di oggetti di vestiario, di equipaggimaneto e di accessori
aventi specifica denominazione e realizati in
modo da soddisfare le esigenze di funzionalità  e di identificazione.
  2.  Le uniformi sono ordinarie, di servizi e per servizi
di onore e di rappresentanza con le caratteristiche
previste per ciascun capo dall' Allegato << A >>, che è 
parte integrante della presente legge, così  come tutti
gli altri allegati.
  3.  Le attività  di cui al comma 1 dell' art. 6, comunque
svolte dal personale addetto, sono normalmente
esercitate nelle prescritta uniforme nel rispetto degli
appositi regolamenti comunali, ovvero secondo le disposizioni
impartite dagli enti di appartenenza diversi
dai comuni.
  4.  nell' osservanza delle norme regolamentari concernenti
sia l' ordinamento che l' organizzazione dei corpi
e dei servizi di polizia municipale nonchè  l' epletamento
del servizio ovvero lo stato giuridico del personale
addetto, per comprovanti motivi di necessità  o
semplice opportunità , eventualmente richiamati dai
suddetti regolamenti, le funzioni di polizia municipale
possono anche essere svole in abito civile, previa
autorizzazione del sindaco, o dell' assessore delegato,
del legale rappresentante dei comuni associati o consorziati
semprechè  per servizi svolti in territorio diverso
da quello del comune di appartenenza dell' addetto,
ovvero, per quanto concerne l' esercizio di particolari
attività  di polizia locale, nel rispetto delle disposizioni
interne proprie dell' ente di appartenenza e, se del caso,
previa autorizzazione del legale rappresentante dell'
ente stesso.
  5.  Per servizi speciali quali quelli invernali da neve,
nautici, partecipazioni a competizioni sportive ed in occasione
di particolari tradizionali manifestazioni, i capi
e l' equipaggiamento sono disciplinati da regolamenti
comunali.

 

 

 

ARTICOLO 12

 (Distintivo di riconoscimento).
 1.  Ildistintivo di riconoscimento degli addetti alla
polizia municipale della regione, ai fini dell' individuazione
della Regione e dell' Ente di appartenenza, è  costituito
per la metà  destra dallo stemma dell' Ente
di appartenenza.  Le sue caratteristiche sono precisate
nell' allegato << B >>.

 

 

 

ARTICOLO 13

 (Placca di riconoscimento).
 1.  Gli addetti alla polizia municipale ai fini del loro
riconoscimento, sono dotati di apposita placca, le cui
caratteristiche sono precisate nell' allegato << B >>.

 

 

 

ARTICOLO 14

 (Disintifivi di grado).
 1.  I distintivi di grado sono determinati, come dall'
allegato << C >>, in base ai rispettivi ruolo rivestiti dagli
addetti alla polizia municipale e precisamente di:
a) comandante del corpo;
  b) addetto al coordinamento (dirigenti e direttivi);
  c) responsabile del servizio;
  d) addetto al controllo (ispettori).
  2.  Il distintivo di grado del comandate è  determinato
secondo la classe alla quale è  assegnato il comune.
  3.  Il distintivo di grado degli addetti al coordinamento
e controllo è  determinato dalla qualifica funzionale
e dalle funzioni dirigenziali esercitate dalgi aventi diritto.

 

 

 

ARTICOLO 15

 (Distintivi di specialità )
 1.  I distintivi d specialità , necessari ai fini dell'
individuazione delle specifiche attività  cui sono preposti
gli addetti, sono individuati dall' allegato << D >>.
  2.  Gli enti dal quale dipendono gli addetti alla polizia
municipale ne stabiliscono, con proprio regolamento,
i disegni per le singole specializzazioni nonchè  il materiale
di realizzazione.

 

 

 

 

Titolo VI
MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

ARTICOLO 16

 (Mezzi di servizio).
 1.  La polizia municipale per adempiere ai diversi
compiti di istituto è  dotata di opportuni tipi di veicoli.
  2.  I Comuni nel prevedere la dotazione dei veicoli
medesimi devono tener conto, al fine di assicurare la
funzionalità  e l' efficienza delle diverse strutture, dell'
estensione e morfologia del territorio e del tipi di organizzazione
del corpo o del servizio.
  3.  I servizi di polizia municipale vengono disimpegnati
con autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi.
  4.  Per determinati servizi e pr specifici impieghi
possono prevedersi autocarri, autobus, autoveicoli adibiti
a servizi speciali o a trasporti specifici o automezzi
speciali con attrezzature idonee al rilevamento dei
sinistri stradali o ad altri servizi di polizia stradale.
  5.  I servizi o i copri di polizia municipale possono
essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi
lacuali o comunque pper le azue interne, quando
svolgono attività  di vigilanza o di polizia locale in zone
portuali o lacustri.
  6.  Nei comuni ove è  istituito il servizio di polizia municipale
questo deve essere dotati di almeno un' autovettura.

 

 

 

ARTICOLO 17

 (Caratteristiche dei mezzi)
 1.  Le caratteristiche dei veicoli in dotazione ai corpi
o servizi di polizia municipale sono precisate nell' allegato
<< E >>.

 

 

 

ARTICOLO 18

 (Centrali operative ed apparecchiature ricetrasmittenti)
 1.  I corpi ed i servizi di polizia municipale sono dotati
di una centrale operativa.
  2.  I motociclisti e gli autoveicoli in dotazione ai corpi
e servizi di polizia municipale sono dotati di apparecchiature
ricetrasmittenti in collegamento con la centrale
operative del comando.
  3.  Gli eventuali mezzi nautici sono dotati di un sistema
di allarme, collegamento rafio ed attrezzatura
necessaria atta ad assicurare il più  efficace ed efficiente
servizio.
  4.  Il personale addetto al servizio di vigilanza appiedata
e quello che espleta particolari compiti istituzionali
con motocicli diversi da quelli previsti dal presente
articolo e con ciclomotori e velocipedi, è  dotato di apparecchio
ricetrasmittente portatile.
  5.  I Comuni provvedono a richiedere al Ministero
delle poste e telecomunicazioni la concessione per l' esercizio
del ponte radio.
  6.  Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte
radio, ogni comando utilizza una propria sigla di individuazione
alla quale fa poi seguito un numero di chiamata
per singolo equipaggio o posti di servizio.
  7.  La Giunta regionale provvederà  ad assicurare il
collegamento dei corpi o servizi di polizia municipale
con il sistema radio - trasmittente regionale ai fini istituzionali
del soccorso alle popolazioni o per servizi di
protezione civile e ambientale.

 

 

 

ARTICOLO 19

 (Strumenti operativi).
1.  I corpi e servizi di polizia municipale, per i rilievi
e le indagini di polizia stradale e polizia giudiziaria, sono
dotati dei seguenti strumenti operativi: misuratore
di velocità  a rulli per ciclomotori, misuratore di velocità 
per ceicoli, opacimetro, fonometro, apparecchio
fotografico, computer, ed altri.

 

 

 

ARTICOLO 20

 (Mezzi per i comuni montani)
 1.  Per i servizi in zone di montagne, il personale della
polizia municipale, deve essere dotati diapposita attrezzatura
per i compiti di vigilanza.
  2.  Se i servizi di istituito e di vigilanza, riguardano zone
a turismo invernale, il personale di polizia municipale
deve essere dotato dell' attrezzatura per il servizio
sulla neve, di apparecchio ricetrasmittente e portatile
e di attrezzature per il soccorso delle persone.
  3.  Gli autoveicoli sono in tal caso di tipo idoneo alla
circolazione sulle strade di montagna o innevate.

 

 

 

 

Titolo VII
NORME FINALI TRANSITORIE

ARTICOLO 21

 (Norma finanziaria).
 1.  Gli inteventi previsti all' art. 8 saranno realizzati
nell' ambito del piano delle attività  di formazione professionale
di cui all' art. 7 della legge rgionael 21 ottobre
1981, n. 69 come integrato con l' art. 2 della legge
regionale 11 agosto 1983, n. 30.
  2.  All' onere per il rimborso delle spese di viaggio ai
membri del Comitato tecnico consultivo regionale istituito
con l' art. 9 della presente legge si farà  fronte con
lo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale.

 

 

 

ARTICOLO 22

 (Disposizione transitoria)
 1.  Entro un anno dall' entrata in vigore della presente
legge, i Comuni singoli o associati provvedono ad adeguare
i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute
nonchè  ad adottare le norme regolamentari in
esse previste.
  2.  Nello stesso termine di cui al comma 1 sono adottati
i prescritti modelli di gradi e distintivi per le uniformi.
  3.  I Comuni adeguano altresì  la foggia delle uniformi
e le caratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti dalla
presente legge, entro tre anni dalla sua entrata in
vigore.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto ovvligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione dell' Umbria.
 Data  a Perugia, addì  30 aprile 1990

 

 

 

ALLEGATO 1:

Allegato << A >>
UNIFORNE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

 

 Divisa ordinaria invernale.
Copricapo
- berretto rigido con calotta bianca e visiera di cuoio
neri rifinito con fascia mille righe per sottufficiali e vigili
e greca per ufficiali con foderina intercambiabile, fregio
e distintivo di grado;
  - basco copricapo di colore bianco per il personale
femminile, rifinito come dovuto;
  - casco bianco viabilità  mod. Milano.
  Giubba:
- giacca di stoffa in diagonale nero aperta ad un petto,
collo rovesciato, risvolto sulla manica con filetto di colore
rosso bordeaux, con quattro bottoni di metallo argentato,
tasche superiore e inferiore a soffietto con pattina
a bottoncino di metallo argentato, alamati al bavero, spalline
della stessa stoffa con filettatura rosso bordeaux e
bottoncini di metallo argentato, distintivi di grado (descrizione
a parte).
  Pantalone:
- lungo fino a coprire il colle delle scarpe senza risvolti,
di stoffa in diagonale nero, per il psersonale maschine e femminile;
  gonna - pantalone di stoffa in diagonale nero, lunghezza
appena sotto ilginocchio per il personale femminile.
  Camicia:
- camicia di colore bianco con colletto rovesciato e maniche
lunghe.
  Falsetto:
- in maglia di lana colore nero con scollatura a << V >>.
  Cravatta
- di colore nero.
  Maglione:
- di lana a collo alto di colore nero.
  Calze:
- di lana nere, lunghe al ginoscchio;
  - invernali per il personale femminile.
  Calzature:
- scarpe basse di pelle colore nero;
  - scarpe termiche alte di colore nero con tomaia di
cuoio liscio e suola di gomma;
  - stivali in pelle nera con tomaia liscia e suola di gomma,
tacco alto max cm. 5 per il personale femminile;
  - stivali neri di gomma impermeabili.
  Guanti
- guanti in pelle colore nero;
  - guanti di lana di colore bianco;
  - guanti di cotone di colore bianco.
  Soprabiti
- cappotto pesante di castoto nero, con collo aperto
a doppia bottoneria di 3 bottoni di metalli argentato, risvolto
sulla manica con filetto colore rosso bordeaux, due
tasche laterali tagliate con pattina, schiena con martingala
a faldoni (2 bottoni alla martingala e 5 bottoncini lungo
lo spacco sempre di metallo argentato), spalline cucite
entro l' attaccatura della manica da un lato e fermata con
un bottoncino di metallo argentato dall' altro, con filettatura
di colore rosso bordeaux, alamari sul bavero;  distintivi
di grado (descrizione a parte) mostra interna di colore
rosso bordeaux);
  - impermeabile di colore nero in tessuto << goretex >>, con
imbottitura staccabile, due tasce esterne a doppio uso
con cappuccio e mantellina, doppio petto e spalline cucite
come il cappotto;
  - giubbone di pelle nera foderato;
  - combinazione impermeabile costituita da giaccia e
pantaloni di colore nero.
  Cinturone
- in cuoio bianco, altezza cm. 5, senza spallaccio, con
fibbia cromata, recante lo stemma della polizia municipale,
completo di fondina porta pistola.
  Borsello:
- portacarte in cuoio bianco, rettangolare, con cinghia
per la tracolla fermata da un passante per lato e da due
sotto.
  Distintivi settore:
- distintivi di indivuazione del settore di appartenenza
da applicarsi sul braccio sinistro.
 Divisa ordinaria estiva
Copricapo
- berretto rigido di cotone bianco della stessa foggia
di quello della divisa invernale, con due foderine intercambiabili
di gabardine di fresco lana bianco;
  - casco bianco viabilità  mod. Milano;
  - basco copricapo in fresco di lana bianco per il personale
femminile.
  Giubba:
- giubba in gabardine di fresco lana color bleu della
stessa foggia di quello della divisa ordinaria invernale.
  Pantalone:
- pantalone in gabardine di fresco lana color bleu,
senza risvolto, lunghezza tale da coprire il collo delle
scarpe.
  Gonna:
- gonna.  pantalone in gabardine di frsco lana colore
bleu, lunghezza appena sotto il ginocchio, per il personale
femminile.
  Camicia:
- di cotone, colore celeste, con colletto rovesciato a maniche
lunghe.
  Cravatta:
- di colore bleu.
  Calze:
- di cotone di colore bleu;
  - collant di colore bleu per il personale femminile.
  Calzature:
- scarpe basse di colore nero con tomaia di cuoio liscia,
doppio fondo cuoio;
  - scarpe chiuse di colore nero foderate con tomaia liscia
doppio fondi, per il personale femminile;
  - sandali tipo chanel, colore nero, fondo cuoio, per il
personale femminile.
  Cinturone:
- in cuoio bianco, altezza cm. 5, senza spallaccio, con
fibbia cromata, recante lo stemma della polizia municipale,
completo di fondina porta pistola.
  Borsello:
- portacarte in cuoio bianco, rettangolare, con cinghia
per la tracolla fermata da un passante per lato e da due
sotto.
  Distintivi settore:
- distintivi per individuazione del settore di appartenenza
da applicare sul braccio sinistro.
  La divisa ordinaria estiva, nei mesi con particolare andamento
climatico è  costituita dal pantalone o gonna pantalone,
con camia di colore celeste di cotone, maniche
corte, collo aperto con pettorina, due taschini, anteriori
con spallone trasversale posto anche in corrispondenza
delle spalle, posterirmente spalline rigide con distintivi
di grado per gli ufficiali e sottufficiali, placca di riconoscimento
posta sul taschino sinistro.
  La divisa estiva con camicia a maniche corte, è  integrata
dal cinturone bianco con fondina ed accessori.
 
 Divisa per il servizio motomontato
 La stessa di quella ordinaria estiva ed invernale con le
seguenti varianti:
a) casco di protezione per motociclisti di colore bianco,
all' uopo omologato;
  b) pantalone di stoffa in diagonale colore bleu, alla
moschettiera con 1+ 1 piega, apertura anteriore con cerniera,
occhiello e bottone sul rapporto, gambale in due pezzi
cucito aperto sotto ilginocchio per le impunture e pinces.
  al fondo.  Due tasche anteriori alla carrettiera e due
tasche posteriori a filetto con occhiello e bottone;
  c) stivali in pelle nera, tipo centauro, scuola in gomma;
  d) guanti in pelle alla moschettiere con avambraccio
di pelle bianca rifrangente;
  e) cinturone in cuoio bianco, altezza cm. 5, con spallaccio,
con fibbria cromata recante lo stemma della polizia
unicipale, completo di fondina per pistola.
 

 

 

 

ALLEGATO 2:

Allegato << B >>
DISTINTIVO E PLACCA DI RICONOSCIMENTO

 

 1) Distintivo di riconoscimento.
 Il distintivo di riconoscimento è  portato sul copricapo
di ogni tipo e impresso sui bottoni.  Sulle mostrine, nella
metà  superiore, è  impresso lo stemma della Regione e, nella
metà  inferiore, quello dell' Ente di appartenenza.
 2) La placca di riconoscimento è  costituita da uno scudet-
to in metallo inseribile in un rettangolo a sfondo dorato
delle dimensioni di mm. 40 di base e mm. 55 di altezza rappresentante
lo stemma del Comune con la scritta polizia
municipale (segue il nome del Comune stesso) e reca, altresì 
il numero di matricola del personale.  essa viene applicata
al petto, all' altezza del taschino sinistro dell' uniforme.
 

 

 

 

ALLEGATO 3:

Allegato << C >>
DISTINTIVI DI GRADO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Accanto alla qualifica viene riportata la descrizione
del distintivo corrispondente

 

Comandante II dir. Corona dorata o argentata del Comune
con tre stelle dorate o argentate a sei punte bordate di rosso;
  soggolo in treccia dorato o artgentato con tre trine al berretto.
  (Colonello).
  Funzionario Ia dir. dirigente Corona dorata o argentata del
Comune con due stelle dorate o argentate a sei punte;  soggolo
in treccia dorato o argentato con due trine al berretto.
  (Tenente colonello).
  Funzionario 8a Tre stelle dorate o argentate a sei punte;
  soggolo dorato o argentato con tre trine al berretto.
  (Capitano)
Coordinatore 7a (istruttore direttivo) Due stelle dorate o
argentate a sei punte;  soggolo dorato o argentato con due trine
al berretto.
  (Tenente)
Ispettore di PM 6a (istruttore di concetto)
Una barretta dorata o argentata zigrinata posta trasversalmente
al bordo della spallina dell' uniforme ed una trina al soggolo
del berretto - I biennio
(Maresciallo ordinario).
  - Due barrette a due trine - II biennio.
  (Maresciallo capo);
  - Tre barrette a tre trine - III biennio.
  (Maresciallo maggiore).
  Distintivi di anzianità  per agenti:
- Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande, posti
sulle maniche - 10 anni.
  (Agente scelto).
  - Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande e due piccoli sulle
maniche - 15 anni.
  (Appuntato).
 Ente di tipo 1/ B
Comandante Ia dir. Corona dorata o argentata del Comune
con due stelle dorate o argentate a sei punte;  soggolo in
treccia dorato o argentato con due trine al berretto.
  (Tenente colonnello).
  Funzionario 8a Tre stelle dorate o argentate a sei punte;
  soggolo dorato o argentato con tre trine al berretto.
  (Capitano).
  Coordinatore 7a (istruttore direttivo) Due stelle dorate o
argentate a sei punte, soggolo dorato o argentate con due
trine al berretto.
  (Tenente).
  Ispettore di PM 6a (istruttore di concetto)
Una barretta dorata o argentata zigrinata posta trasversalmente
al bordo della spallina dell' uniforme ed una trina al soggolo
del berretto - I biennio.
  (Maresciallo ordinario).
  - Due barrette a due trine - II biennio.
  (Maresciallo capo).
  - Tre barrette a tre trine - III biennio.
  (Maresciallo maggiore).
  Distintivi di anzianità  per agenti:
- Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande, posti sulle
maniche - 10 anni.
  (Agente scelto).
  - Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande a due piccoli
sulle maniche - 15 anni.
  (Appuntato).
 
 Ente di tipo 2
Comandante 8a Tre stelle dorate o argentate a sei
punte;  soggolo dorato o argentato con tre trine al berretto.
  (Capitano).
  Coordinatore 7a (istruttore direttivo) Due stelle dorate o
argentate a se punte;  soggolo dorato o argentato con due trine
al berretto.
  (Tenente)
- Due barrette a due trine - II biennio.
  (Maresciallo capo).
  - Tre barrette a tre trine - III biennio
(Maresciallo maggiore).
  Distintivi di anzianità  per agenti:
- Galloni rossi a << V >> ad un  filetto grande, posti sulle
maniche - 10 anni.
  (Agente scelto).
  - Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande e due piccoli
sulle maniche - 15 anni.
  (Appuntato).
 
 Ente di tipo 3
Comandante 7a Due stelle dorate o argentate a sei punte;
  soggolo dorato o argentato con due trine al berretto.
  (Tenente).
  Ispettore di PM 6a (istruttore di concetto)
Una barretta dorata o argentata zigrinata posta trasversalmente
al bordo della spallina dell' uniforme ed una trina al soggolo
del berretto - I biannio
(Maresciallo ordinario).
  Distintivi di anzianità  per agenti:
- Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande, posti sulle
maniche - 10 anni.
  (Agente scelto).
  - Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande e due piccoli
sulle maniche - 15 anni.
  (Appuntato).
 
 Ente di tipo 4
Responsabile 6a del servizio
Una barretta dorata o argentata zigrinata posta trasversalmente
al bordo della spallina dell' uniforme ed una trina al soggolo del
berretto - I biennio.
  (Maresciallo ordinario).
  - Due barrette a due trine - II biennio.
  (Maresciallo capo).
  - Tre barrette a tre trine - III biennio.
  (Maresciallo maggiore).
  Ispettore di PM 6a (istruttore di concetto).
  Una barretta dorata o argentata zigrinata posta trasversalmente al
bordo della spallina dell' uniforme ed una trina al soggolo del
berretto - I biennio.
  (Maresciallo ordinario)
- Due barrette a due trine - II biennio.
  (Maresciallo capo).
  - Tre barrette a tre trine - III biennio.
  (Maresciallo maggiore).
  Distintivi di anzianità  per agenti:
- Galloni rozzi a << V >> ad un filetto grande, posti sulle
manicge - 10 anni.
  (Agente scelto).
  - Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande e due piccoli
sulle maniche - 15 anni.
  (Appuntato).
 

 

 

 

ALLEGATO 4:

Allegato << D >>
DISTINTIVI DI SPECIALITA'

 

 I distintivi di specialità  sono costituiti da uno scudetto
avente l' asse orrizontale di mm. 50 e l' asse verticale di
 mm. 55 con bordatura azzurra.
  Essi vengono usati sulle divise ordinaria e di servizio, sui
soprabiti e sulla giubba della combinazione impermeabile.
  Il distintivo è  posto sulla manica sinistra con il bordo
inferiore situato a cm. 15 dall' attaccatura della spallina.

 

 

 

ALLEGATO 5:

Allegato << E >>
CARATTERISTICHE DEI MEZZI

 

 I veicoli in dotazione ai Corpi o servizi di polizia municipale
sono di colore bleu scuro, con modanature di colore
azzurro e con scritte di colore bianco secondo le caratteristiche
di seguito determinate:
1) Autoveicoli - Sul tettuccio è  dipinto un triangolo iso
scele di colore azzurro, con il vertice orientato nella parte
centrale anteriore e la base sulla parte posteriore a cmº
25 dai bordi laterali;  sul tettuccio sono pure collocati due
dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'
art. 205 del DPR 30 giugno 1959, n. 420, un faro centrale,
e l' antenna radio, collocata in linea e a metà  della
distanza fra il faro e i dispositivi supplementari di segnalazione.
  Sulle fiancate laterali è  dipinta una banda azzurra
di cm. 20 di altezza, nella parte centrale di detta banda
è  riportata la scritta << Polizia municipale >>, con lettere di
altezza non superiori a cm. 15.  Nella parte anteriore della
fiancata in linea con la scritta << Polizia municipale >> e
a cm. 10 delle portiere anteriori, è  impresso lo stesmma
del Comune delle dimensioni di cm. 18 di altezza.  Sul cofano
posteriore, lato sinistro, all' altezza del bordo esterno
e a cm. 2 dal bordo laterale, è  realizzato un rettangolo
azzurro di cm. 11 per 15 con striscia rossa diagonale di
 cm. 1, iscritta nel rettangolo e orientata da sinistra verso
destra.  Sui due triangoli, così  realizzati, viene riportato
su quello di destra, in alto lo stemma del Comune di cmº
5 di altezza e su quello di sinistra in basso il numero di
individuazione del veicolo, di cm. 5 di altezza.
  2) Motoveicoli e ciclomotori - I parafanghi sono dipinti
di colore bianco, così  pure sulle parti laterali del serbatoio
carburanti sono dipinte, di colore bianco, due figure
geometriche a forma di ala, con una mondanatura di colore
bianco sulla parte inferiore del serbatoio stesso e sulle
calotte copribatterie.  Sulla carenatura del parabrezza è 
riportata la scritta << Polizia municipale >> di colore bleu con
lettere di cm. 8 di altezza.  Le borse laterali, porta oggetti,
sono dipente di colore bianco, e sono riportate 3 bande,
un superiore, una centrale, una inferiore tutte di cmº
5 e di colore bleu, sulla banda inferiore, di colore bianco,
è  riportata la scritta Polizia municipale con lettere di cmº
3 di altezza e su quella superiore lo stemma del Comune.
  I velocipedi da usarsi nei servizi di Polizia municipale,
per il personale in divisa, devono essere di colore bleu scuro
con modanature di colore azzurro.
  Essi sono individuati con targhetta a telaio, posta ll' angolo
anteriore, sotto il manubrio, con la scritta << Polizia
municipale >> a lettere bianche su fondo azzurro con eventuale
numero di identificazione.

 

 

 

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