SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE
UMBRIA
LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 30-04-1990
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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Titolo I
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ARTICOLO 2
(Esercizio delle funzioni di polizia municipale) 1. Per l' espletamento delle funzioni di polizia localee municipale loro attribuite dalla legge, gli enti dicui all' art. 1, si avvalgono di propri operatori, eventualmentecostituiti in corpi, nel caso dei Comuni singolio associati, semprechè il numero complessivo degli addettinon sia inferiore a 7, e in appositi servizi in tuttigli altri casi. 2. Per la gestione dei corpi e dei servizi di polizia municipalee locale è in facoltà degli enti di cui all' art. 1,di associarsi nelle forme di legge, secondo gli amcititerritoriali ritenuti ottimali per la migliore organizzazionee gestione delle funzioni di polizia. 3. Nel rispetto dell' articolo 2 della legge 7 marzo1986, n. 65, il personale operativo eventualmente destinatoa prestare servizio nel territorio di altro comuneassociato, diverso da quello di appartenenza, ovvero dialtro ente locale, è rispettivamente posto alle dipendenzefunzionali del legale rappresentante dell' organismoassociatico, ovvero dell' autorità politico - amministrativadell' ente locale nel cui interesse è svolto il serviziomantenendo tuttavia la dipendenza dall' ente di appartenenzaagli effetti economici, assicurativi e previdenziali. I Comuni e gli altri enti interessati provvedono,anche a mezzo di regolamento, ovvero con specificiaccordi, alle reciproche compensazioni ed altri eventualirimborsi.
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ARTICOLO 3
(Addetti al servizio di polizia municipale) 1. I comuni o loro forme associate, in base alla classificazionead essi attribuita dalle leggi dello Stato, individuanoil contigente numerico degli addetti al corpoo al servizio di polizia municipale, secondo i seguenticriteri numerici:a) comuni principali - classe I A e I B -: un operatore(vigile) da 700 fino a mille abitanti; b) comuni intermedi - classe II -: un operatore (vigile)da 800 fino a mille abitanti; c) comuni minori - classe II e IV -: un operatore(vigile) ogni mille abitanti o frazione di essi. 2. Nei comuni minori, qualora il servizio venga svoltoin forma associata, gli adempimenti di polizia municipalepossono essere assicurati da due addetti.
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ARTICOLO 4
(Sezioni territoriali di polizia locale) 1. Nei comuni ove siano costituiti i corpi, il serviziodi polizia può essere articolato in sezioni coincidenticon il territorio delle circoscrizioni interne, con assegnazionedi personale e mezzi proporzionata alle dimensioniterritoriali, alla popolazione, alla densità deltraffico, all' importanza turistica, commerciale e industrialedi ciascuna sezione.
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ARTICOLO 5
(Comitato dei corpi e dei servizidi polizia munipale e locale). 1. I corpi e i servizi di polizia municipale e locale,entro i limiti territoriali di competenza degli enti d appartenenzaovvero dei comuni singoli o assicuati, provvedono,in via generale e nel rispetto delle leggi e deivigenti regolamenti, a:a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamentie delle altre disposizioni emanate dallo Stato,dalla Regione, dalle Province, dal Comune e dagli altrienti locali, con particolare riguardo alle norme concernentila polizia urbana e rurale, la circolazione stradale,l' edilizia, il commercio, i pubblici servizi, la vigilanzaigienica e sanitaria e la tutela dell' ambiente dall'inquinamento atmosferico ed acustico, del suolo e delleacque; b) svolgere i compiti concernenti la vigilanza ittico -venatoria, la tutela del patrimonio ambientale o forestalee dei parchi e della flora protetta; c) svolgere i compiti inerenti alla qualifica di agentee di ufficiale di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliariedi pubblica sicurezza di cui all' art. 5 della legge7 marzo 1986, n. 65, nell' ambito delle proprie attribuzionie nei limiti della legge; d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, d' intesa con le competenti autorità ,nonchè in caso di privati infortuni; e) assolvere a compiti di informazione, di raccoltadi notizie, di accertamento e rilevazione dati e aglialtri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti,a richiesta delle autorità competenti e degli ufficiautorizzati per legge a richiederli; f) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta,necessari per l' espletamento di attività e compitiistituzionali propri degli enti di appartenenza; g) assolvere a tutte le funzioni di polizia locale edamministrativa attribuite ai vari enti dalle leggi regionalie dello Stato, in particolare riferimento, per i comuni,alle funzioni di cui all' articolo 19 del dPR 24luglio 1977, n. 616; h) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, conle forze di polizia dello Stato e gli organi della protezionecivile nel caso di calamità naturali interessantiil territorio regionale; i) svolgere gli ulteriori compiti demandati dai regolamenticomunali e provinciali in vigore, ed in particolare,curare l' esatto adempimento delle ordinanzeemanate dalle autorità locali; l) assolvere con tempestività e diligenza ad ogni altrocompito di polizia locale preventiva o repressiva demandatodalla legge o affidato dalle competenti autorità ,ivi compresa l' attività di accertamento degli illecitifiscali concernenti i tributi locali di competenza regionaleo comunale. 2. Gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipalenon possono essere adibiti a compiti diversi da quelliattinenti alle loro funzioni, fermo restando che il lorostato giuridico, l' ambito ordinario delle attività , eventualicomandi o distacchi ed ogni altro istituto concernentelo stato giuridico, sono disciplinati a norma degliaccordi sindacali di settore nel rispetti della legge29 marzo 1983, n. 93.
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ARTICOLO 6
(Dipendenza dei servizi di polizia locale e municipale). 1. La polizia municipale è posta alle dipendenze amministrativee funzionali del sindaco o dell' assessoredelegato, che vi sopraintendono impartendo direttive,vigilando sullo svolgimento dei servizi e l' assolvimentodei compiti istituzionali, adottando i formali provvedimentidel caso e determinando le forme ed i limitidi intervento relativamente ai compiti di cui all' art. 5,comma 1, lettere c) e d), nel rispetto dei principi stabilitidall' articolo 5, comma 4, della legge 7 marzo 1986,n. 65, nonchè delle specifiche disposizioni regolamentariadottate dal Comune. 2. I vigili sanitari inquadrati nei ruoli nominativi regionalidel personale sanitario delle ULSS, ai sensidell' art. 47, secondo comma, della legge 23 dicembre1978, n. 833, dipendono dalle unità locali per i servizisanitari e socio assistenziali sotto il rofilo funzionale,disciplinare e retributivo, senza appartenere al corpoo al servizio di polizia municipale dei commu singolio associati. Agli stessi si applicano, in quanto compatibilicon il loro stato giuridico, le disposizioni dellalegge - quadro sull' ordinamento della polizia municipale,nonchè la parte eventualmente comune, le disposizioniregolamentari stabilite dai comuni singolio associati nel cui ambito territoriale sono svolte le funzionidi polizia sanitaria e di vigilanza esercitate e normadella vigente legislazione in materia. 3. Nel caso di gestione singola dei servizi di poliziamunicipale, le direttive per l' addestramento, l' impiegotecnico - operativo del personale nonchè per il migliorutilizzo delle risorse e dei mezzi operativi soni impartitedal Comandante del corpo ovvero dal responsabiledel servizio, che ne risponda in via gerarchica allapreposta autorità , nell' ambito delle disposizioni ricevutee nell' esercizio della discrezionalità tecnica di propriaspettanza, nonchè in relazione al puntiale espletamentodelle funzioni istituzionali demandate dallalegge e dai regolamenti al corpo o al servizio stesso. 4. Nel caso di gestione associata dei servizi di poliziamunicipale, la dipendenza funzionale degli addettial coprpo o al servizio è comunque disciplinata in sederegolamentare dai Comuni interessati, nel rispetto deiprincipi della legge - quadro sull' ordinamento della poliziamunicipale. 5. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ancheal personale degli enti locali diversi dai Comuni,intendensosi sostituito dal sindaco o assessore da luidelegato, il legale rappresentante dell' ente o altro organocorrispondente.
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ARTICOLO 7
(Accesso all' impiego) 1. L' assunzione del personale addetto ai corpi o servizidella polizia locale avviene per pubblico concorso. 2. Nel rispetto dell' autonomia regolamentare riconosciutaai Comuni e agli altri enti locali nonchè delladisciplina dettata in sede di contrattazione collettivanazionale, l' accesso ai vari gradi di responsabilità o allesuperiori qualifiche nell' ambito dello sviluppo dellacarriera può essere comunque subordinato al superamentodi appositi corsi di formazione professionalepromozzi ed organizzati dalla Regione o dagli enti a ciò autorizzati. 3. L' assunzione del personale della polizia municipalenel livello iniziale di vigile urbano può procedereanche a seguito di apposito corso - concorso, previa selezionedegli aspiranti ed obbligatoria frequenza degliidonei ad un corso di formazione professionale. 4. Il personale di polizia locale degli enti diversi daiComuni singoli o associati ancorchè non inquadrato inappositi servizi, può essere assunto anche a tampo determinato,qualora trattasi di compiti di carattere eccezionale,temporaneo e non ricorrente ovvero per esigenzestagionali, semprechè detto personale sia in possessodei requisiti prescritti dalla legge e dell' eventualetitolo di studio richiesto per la qualifica. Il personaleassunto per esigenze stagionale e per un periodo nonsuperiore a tre mesi deve essere prescelto in base allegraduatorie in atto, di eventuali corsi - concorsi per vigiligià banditi ed espletati dalle amministrazioni interessate. 5. Il comandante del corpo o del servizio di poliziamunicipale dei Comuni singoli o associati, è scelto perconcorso tra gli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti. Sono interinalmente, ovvero in mancanza di concorrentiidonei, detto incarico può essere affidato a personalein servizio di più elevato grado. 6. Nel caso degli enti locali diversi dai Comuni chesvolgano funzioni proprie o delegate di polizia locale,il responsabile del servizio ovvero delle attività di polizialocale riferite all' ente può essere nominato daicompetenti organi dell' ente stesso anche tra i funzionariamministrativi precedentemente addetti ad altriservizi o uffici, purhcè di qualifica non inferiore a quelladirettiva o a questa corrispondente e semprechè tratasidi personale di ruolo a rapporto di pubblico impiego.
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ARTICOLO 8
(Formazione e aggiornamento professionale). 1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale21 ottobre 1981, n. 69, modificata con LLRR 11 agosto1983, n. 30; 12 marzo 1984, n. 16 e 26 aprile 1985,n. 33, la Regione promuove e organizza corsi di formazionee aggiornamento del personale della polizia municipalee locale, miranti allo scopo di perfezionare emigliorare le attività stesse, con particolare riferimentoa funzioni di specifica attualità e interesse. Per la prevenzionedelle devianze giovanili e sociali nell' ambitodella polizia locale e municipale, possono essere ricercateidonee forme di collaborazione tra le strutture formativee di ricerca operanti in tale campo e gli enti dicui all' art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69. 2. Nei regolamenti dei singoli enti di appartenenzae nel rispetto delle norme collettive di comparto, peril personale addetto a compiti e funzioni di polizia localee municipale, può essere prevista l' obbligatorierà della frequenza a ccorsi periodici d' aggiornamento professionaleanche aldi là di quanto stabilito dal comma1. In tal caso, ove non esista una struttura formativanell' ambito territoriale in cui l' ente è localizzato e nonpossa comunque venire utilizzata la struttura formativanell' ambito teritoriale limitrofo, detti corsi di aggiornamentodi svolgeranno nel capoluogo della regione. 3. L' organizzazione, il funzionamento, la sede, le variematerie d' insegnamento e quant' altro attiene agliaspetti della formazione professionale degli addetti allapolizia locale e municipale, sono stabiliti dalla Giuntaregionale sentito il parere del Comitato tecnico, consultivoregionale per la polizia locale di cui alla lett. d),comma 2 dell' art. 10, nonchè ai sensi dell' articolo 16della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, dal Comitatodi controllo sociale.
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ARTICOLO 9
(Comitato tecnico consultivo regionale). 1. Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presentelegge è costituito, con decreto del Presidente dellaGiunta regionale, il Comitato tecnico - consultivo regionaleper la polizia locale. 2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionaleed è composto: dal Presidente della Giunta regionaleo suo delegato che lo presiede; da tre rappresentantidesignati, rispettivamente dalle sezioni regionali dell' ANCI, dell' UPI e dell' UNCEM; da tre rappresentantidelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativea livello regionale e da quattro esperti facentiparte dei corpi di polizia municipale aventi sede nellaregione, nominati dalla Giunta regionale. 3. Ai componenti del Comitato spettano per ognigiornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggionella misura prevista per i dipendenti regionali a livellodirigenziale.
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ARTICOLO 10
(Compiti e funzioni del Comitato) 1. Il Comitato di cui all' art. 9, oltre a promuovereiniziative, studi, convegni e ricerche per il continuo miglioramentodella polizia municipale, svolge funzioniconsultive nei confronti della Giunta regionale. Rssoesprime altresì il proprio pareri su tutte le iniziativelegislative in materia di polizia amministrativa, nonchè nel caso che si debba intervenire per pubbliche calamità che abbiano interessato il territorio della regione. 2. In particolare, il Comitato tecnico consultivo formulaalla Giunta regionale proposte relative:a) alle caratteristiche dei servizi di polizia amministrativacon riferimento ai compiti svolti dalla stessaai sensi dell' articolo 5; b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintividel personale addetto ai servizi di polizia locale emunicipale; c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi edegli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizidi polizia locale e municipale; d) ai corsi di reclutamento, formazione ed aggiornamentoprofessionale per gli addetti alla polizia localee municipale, con particolare riguardo alle materiedi insegnamento ed alla omogeneità dei corsi stessi.
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ARTICOLO 11
(Uniformi) 1. L' uniforme degli appartenenti ai servizi o copridi polizia municipale è costituita da un insieme organicodi oggetti di vestiario, di equipaggimaneto e di accessoriaventi specifica denominazione e realizati inmodo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione. 2. Le uniformi sono ordinarie, di servizi e per servizidi onore e di rappresentanza con le caratteristichepreviste per ciascun capo dall' Allegato << A >>, che è parte integrante della presente legge, così come tuttigli altri allegati. 3. Le attività di cui al comma 1 dell' art. 6, comunquesvolte dal personale addetto, sono normalmenteesercitate nelle prescritta uniforme nel rispetto degliappositi regolamenti comunali, ovvero secondo le disposizioniimpartite dagli enti di appartenenza diversidai comuni. 4. nell' osservanza delle norme regolamentari concernentisia l' ordinamento che l' organizzazione dei corpie dei servizi di polizia municipale nonchè l' epletamentodel servizio ovvero lo stato giuridico del personaleaddetto, per comprovanti motivi di necessità osemplice opportunità , eventualmente richiamati daisuddetti regolamenti, le funzioni di polizia municipalepossono anche essere svole in abito civile, previaautorizzazione del sindaco, o dell' assessore delegato,del legale rappresentante dei comuni associati o consorziatisemprechè per servizi svolti in territorio diversoda quello del comune di appartenenza dell' addetto,ovvero, per quanto concerne l' esercizio di particolariattività di polizia locale, nel rispetto delle disposizioniinterne proprie dell' ente di appartenenza e, se del caso,previa autorizzazione del legale rappresentante dell'ente stesso. 5. Per servizi speciali quali quelli invernali da neve,nautici, partecipazioni a competizioni sportive ed in occasionedi particolari tradizionali manifestazioni, i capie l' equipaggiamento sono disciplinati da regolamenticomunali.
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ARTICOLO 12
(Distintivo di riconoscimento). 1. Ildistintivo di riconoscimento degli addetti allapolizia municipale della regione, ai fini dell' individuazionedella Regione e dell' Ente di appartenenza, è costituitoper la metà destra dallo stemma dell' Entedi appartenenza. Le sue caratteristiche sono precisatenell' allegato << B >>.
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ARTICOLO 13
(Placca di riconoscimento). 1. Gli addetti alla polizia municipale ai fini del lororiconoscimento, sono dotati di apposita placca, le cuicaratteristiche sono precisate nell' allegato << B >>.
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ARTICOLO 14
(Disintifivi di grado). 1. I distintivi di grado sono determinati, come dall'allegato << C >>, in base ai rispettivi ruolo rivestiti dagliaddetti alla polizia municipale e precisamente di:a) comandante del corpo; b) addetto al coordinamento (dirigenti e direttivi); c) responsabile del servizio; d) addetto al controllo (ispettori). 2. Il distintivo di grado del comandate è determinatosecondo la classe alla quale è assegnato il comune. 3. Il distintivo di grado degli addetti al coordinamentoe controllo è determinato dalla qualifica funzionalee dalle funzioni dirigenziali esercitate dalgi aventi diritto.
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ARTICOLO 15
(Distintivi di specialità ) 1. I distintivi d specialità , necessari ai fini dell'individuazione delle specifiche attività cui sono prepostigli addetti, sono individuati dall' allegato << D >>. 2. Gli enti dal quale dipendono gli addetti alla poliziamunicipale ne stabiliscono, con proprio regolamento,i disegni per le singole specializzazioni nonchè il materialedi realizzazione.
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ARTICOLO 16
(Mezzi di servizio). 1. La polizia municipale per adempiere ai diversicompiti di istituto è dotata di opportuni tipi di veicoli. 2. I Comuni nel prevedere la dotazione dei veicolimedesimi devono tener conto, al fine di assicurare lafunzionalità e l' efficienza delle diverse strutture, dell'estensione e morfologia del territorio e del tipi di organizzazionedel corpo o del servizio. 3. I servizi di polizia municipale vengono disimpegnaticon autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi. 4. Per determinati servizi e pr specifici impieghipossono prevedersi autocarri, autobus, autoveicoli adibitia servizi speciali o a trasporti specifici o automezzispeciali con attrezzature idonee al rilevamento deisinistri stradali o ad altri servizi di polizia stradale. 5. I servizi o i copri di polizia municipale possonoessere dotati di un proprio natante a motore per i servizilacuali o comunque pper le azue interne, quandosvolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zoneportuali o lacustri. 6. Nei comuni ove è istituito il servizio di polizia municipalequesto deve essere dotati di almeno un' autovettura.
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ARTICOLO 17
(Caratteristiche dei mezzi) 1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione ai corpio servizi di polizia municipale sono precisate nell' allegato<< E >>.
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ARTICOLO 18
(Centrali operative ed apparecchiature ricetrasmittenti) 1. I corpi ed i servizi di polizia municipale sono dotatidi una centrale operativa. 2. I motociclisti e gli autoveicoli in dotazione ai corpie servizi di polizia municipale sono dotati di apparecchiaturericetrasmittenti in collegamento con la centraleoperative del comando. 3. Gli eventuali mezzi nautici sono dotati di un sistemadi allarme, collegamento rafio ed attrezzaturanecessaria atta ad assicurare il più efficace ed efficienteservizio. 4. Il personale addetto al servizio di vigilanza appiedatae quello che espleta particolari compiti istituzionalicon motocicli diversi da quelli previsti dal presentearticolo e con ciclomotori e velocipedi, è dotato di apparecchioricetrasmittente portatile. 5. I Comuni provvedono a richiedere al Ministerodelle poste e telecomunicazioni la concessione per l' eserciziodel ponte radio. 6. Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponteradio, ogni comando utilizza una propria sigla di individuazionealla quale fa poi seguito un numero di chiamataper singolo equipaggio o posti di servizio. 7. La Giunta regionale provvederà ad assicurare ilcollegamento dei corpi o servizi di polizia municipalecon il sistema radio - trasmittente regionale ai fini istituzionalidel soccorso alle popolazioni o per servizi diprotezione civile e ambientale.
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ARTICOLO 19
(Strumenti operativi).1. I corpi e servizi di polizia municipale, per i rilievie le indagini di polizia stradale e polizia giudiziaria, sonodotati dei seguenti strumenti operativi: misuratoredi velocità a rulli per ciclomotori, misuratore di velocità per ceicoli, opacimetro, fonometro, apparecchiofotografico, computer, ed altri.
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ARTICOLO 20
(Mezzi per i comuni montani) 1. Per i servizi in zone di montagne, il personale dellapolizia municipale, deve essere dotati diapposita attrezzaturaper i compiti di vigilanza. 2. Se i servizi di istituito e di vigilanza, riguardano zonea turismo invernale, il personale di polizia municipaledeve essere dotato dell' attrezzatura per il serviziosulla neve, di apparecchio ricetrasmittente e portatilee di attrezzature per il soccorso delle persone. 3. Gli autoveicoli sono in tal caso di tipo idoneo allacircolazione sulle strade di montagna o innevate.
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ARTICOLO 21
(Norma finanziaria). 1. Gli inteventi previsti all' art. 8 saranno realizzatinell' ambito del piano delle attività di formazione professionaledi cui all' art. 7 della legge rgionael 21 ottobre1981, n. 69 come integrato con l' art. 2 della leggeregionale 11 agosto 1983, n. 30. 2. All' onere per il rimborso delle spese di viaggio aimembri del Comitato tecnico consultivo regionale istituitocon l' art. 9 della presente legge si farà fronte conlo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsionedella spesa del bilancio regionale.
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ARTICOLO 22
(Disposizione transitoria) 1. Entro un anno dall' entrata in vigore della presentelegge, i Comuni singoli o associati provvedono ad adeguarei regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenutenonchè ad adottare le norme regolamentari inesse previste. 2. Nello stesso termine di cui al comma 1 sono adottatii prescritti modelli di gradi e distintivi per le uniformi. 3. I Comuni adeguano altresì la foggia delle uniformie le caratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti dallapresente legge, entro tre anni dalla sua entrata invigore. La presente legge regionale sarà pubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione. E' fatto ovvligo a chiunquespetti di osservarla e di farla osservare come leggedella Regione dell' Umbria. Data a Perugia, addì 30 aprile 1990
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ALLEGATO 1:
Allegato << A >>
UNIFORNE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Divisa ordinaria invernale.Copricapo- berretto rigido con calotta bianca e visiera di cuoioneri rifinito con fascia mille righe per sottufficiali e vigilie greca per ufficiali con foderina intercambiabile, fregioe distintivo di grado; - basco copricapo di colore bianco per il personalefemminile, rifinito come dovuto; - casco bianco viabilità mod. Milano. Giubba:- giacca di stoffa in diagonale nero aperta ad un petto,collo rovesciato, risvolto sulla manica con filetto di colorerosso bordeaux, con quattro bottoni di metallo argentato,tasche superiore e inferiore a soffietto con pattinaa bottoncino di metallo argentato, alamati al bavero, spallinedella stessa stoffa con filettatura rosso bordeaux ebottoncini di metallo argentato, distintivi di grado (descrizionea parte). Pantalone:- lungo fino a coprire il colle delle scarpe senza risvolti,di stoffa in diagonale nero, per il psersonale maschine e femminile; gonna - pantalone di stoffa in diagonale nero, lunghezzaappena sotto ilginocchio per il personale femminile. Camicia:- camicia di colore bianco con colletto rovesciato e manichelunghe. Falsetto:- in maglia di lana colore nero con scollatura a << V >>. Cravatta- di colore nero. Maglione:- di lana a collo alto di colore nero. Calze:- di lana nere, lunghe al ginoscchio; - invernali per il personale femminile. Calzature:- scarpe basse di pelle colore nero; - scarpe termiche alte di colore nero con tomaia dicuoio liscio e suola di gomma; - stivali in pelle nera con tomaia liscia e suola di gomma,tacco alto max cm. 5 per il personale femminile; - stivali neri di gomma impermeabili. Guanti- guanti in pelle colore nero; - guanti di lana di colore bianco; - guanti di cotone di colore bianco. Soprabiti- cappotto pesante di castoto nero, con collo apertoa doppia bottoneria di 3 bottoni di metalli argentato, risvoltosulla manica con filetto colore rosso bordeaux, duetasche laterali tagliate con pattina, schiena con martingalaa faldoni (2 bottoni alla martingala e 5 bottoncini lungolo spacco sempre di metallo argentato), spalline cuciteentro l' attaccatura della manica da un lato e fermata conun bottoncino di metallo argentato dall' altro, con filettaturadi colore rosso bordeaux, alamari sul bavero; distintividi grado (descrizione a parte) mostra interna di colorerosso bordeaux); - impermeabile di colore nero in tessuto << goretex >>, conimbottitura staccabile, due tasce esterne a doppio usocon cappuccio e mantellina, doppio petto e spalline cucitecome il cappotto; - giubbone di pelle nera foderato; - combinazione impermeabile costituita da giaccia epantaloni di colore nero. Cinturone- in cuoio bianco, altezza cm. 5, senza spallaccio, confibbia cromata, recante lo stemma della polizia municipale,completo di fondina porta pistola. Borsello:- portacarte in cuoio bianco, rettangolare, con cinghiaper la tracolla fermata da un passante per lato e da duesotto. Distintivi settore:- distintivi di indivuazione del settore di appartenenzada applicarsi sul braccio sinistro. Divisa ordinaria estivaCopricapo- berretto rigido di cotone bianco della stessa foggiadi quello della divisa invernale, con due foderine intercambiabilidi gabardine di fresco lana bianco; - casco bianco viabilità mod. Milano; - basco copricapo in fresco di lana bianco per il personalefemminile. Giubba:- giubba in gabardine di fresco lana color bleu dellastessa foggia di quello della divisa ordinaria invernale. Pantalone:- pantalone in gabardine di fresco lana color bleu,senza risvolto, lunghezza tale da coprire il collo dellescarpe. Gonna:- gonna. pantalone in gabardine di frsco lana colorebleu, lunghezza appena sotto il ginocchio, per il personalefemminile. Camicia:- di cotone, colore celeste, con colletto rovesciato a manichelunghe. Cravatta:- di colore bleu. Calze:- di cotone di colore bleu; - collant di colore bleu per il personale femminile. Calzature:- scarpe basse di colore nero con tomaia di cuoio liscia,doppio fondo cuoio; - scarpe chiuse di colore nero foderate con tomaia lisciadoppio fondi, per il personale femminile; - sandali tipo chanel, colore nero, fondo cuoio, per ilpersonale femminile. Cinturone:- in cuoio bianco, altezza cm. 5, senza spallaccio, confibbia cromata, recante lo stemma della polizia municipale,completo di fondina porta pistola. Borsello:- portacarte in cuoio bianco, rettangolare, con cinghiaper la tracolla fermata da un passante per lato e da duesotto. Distintivi settore:- distintivi per individuazione del settore di appartenenzada applicare sul braccio sinistro. La divisa ordinaria estiva, nei mesi con particolare andamentoclimatico è costituita dal pantalone o gonna pantalone,con camia di colore celeste di cotone, manichecorte, collo aperto con pettorina, due taschini, anterioricon spallone trasversale posto anche in corrispondenzadelle spalle, posterirmente spalline rigide con distintividi grado per gli ufficiali e sottufficiali, placca di riconoscimentoposta sul taschino sinistro. La divisa estiva con camicia a maniche corte, è integratadal cinturone bianco con fondina ed accessori. Divisa per il servizio motomontato La stessa di quella ordinaria estiva ed invernale con leseguenti varianti:a) casco di protezione per motociclisti di colore bianco,all' uopo omologato; b) pantalone di stoffa in diagonale colore bleu, allamoschettiera con 1+ 1 piega, apertura anteriore con cerniera,occhiello e bottone sul rapporto, gambale in due pezzicucito aperto sotto ilginocchio per le impunture e pinces. al fondo. Due tasche anteriori alla carrettiera e duetasche posteriori a filetto con occhiello e bottone; c) stivali in pelle nera, tipo centauro, scuola in gomma; d) guanti in pelle alla moschettiere con avambracciodi pelle bianca rifrangente; e) cinturone in cuoio bianco, altezza cm. 5, con spallaccio,con fibbria cromata recante lo stemma della poliziaunicipale, completo di fondina per pistola.
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ALLEGATO 2:
Allegato << B >>
DISTINTIVO E PLACCA DI RICONOSCIMENTO
1) Distintivo di riconoscimento. Il distintivo di riconoscimento è portato sul copricapodi ogni tipo e impresso sui bottoni. Sulle mostrine, nellametà superiore, è impresso lo stemma della Regione e, nellametà inferiore, quello dell' Ente di appartenenza. 2) La placca di riconoscimento è costituita da uno scudet-to in metallo inseribile in un rettangolo a sfondo doratodelle dimensioni di mm. 40 di base e mm. 55 di altezza rappresentantelo stemma del Comune con la scritta poliziamunicipale (segue il nome del Comune stesso) e reca, altresì il numero di matricola del personale. essa viene applicataal petto, all' altezza del taschino sinistro dell' uniforme.
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ALLEGATO 3:
Allegato << C >>
DISTINTIVI DI GRADO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Accanto alla qualifica viene riportata la descrizione
del distintivo corrispondente
Comandante II dir. Corona dorata o argentata del Comunecon tre stelle dorate o argentate a sei punte bordate di rosso; soggolo in treccia dorato o artgentato con tre trine al berretto. (Colonello). Funzionario Ia dir. dirigente Corona dorata o argentata delComune con due stelle dorate o argentate a sei punte; soggoloin treccia dorato o argentato con due trine al berretto. (Tenente colonello). Funzionario 8a Tre stelle dorate o argentate a sei punte; soggolo dorato o argentato con tre trine al berretto. (Capitano)Coordinatore 7a (istruttore direttivo) Due stelle dorate oargentate a sei punte; soggolo dorato o argentato con due trineal berretto. (Tenente)Ispettore di PM 6a (istruttore di concetto)Una barretta dorata o argentata zigrinata posta trasversalmenteal bordo della spallina dell' uniforme ed una trina al soggolodel berretto - I biennio(Maresciallo ordinario). - Due barrette a due trine - II biennio. (Maresciallo capo); - Tre barrette a tre trine - III biennio. (Maresciallo maggiore). Distintivi di anzianità per agenti:- Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande, postisulle maniche - 10 anni. (Agente scelto). - Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande e due piccoli sullemaniche - 15 anni. (Appuntato). Ente di tipo 1/ BComandante Ia dir. Corona dorata o argentata del Comunecon due stelle dorate o argentate a sei punte; soggolo intreccia dorato o argentato con due trine al berretto. (Tenente colonnello). Funzionario 8a Tre stelle dorate o argentate a sei punte; soggolo dorato o argentato con tre trine al berretto. (Capitano). Coordinatore 7a (istruttore direttivo) Due stelle dorate oargentate a sei punte, soggolo dorato o argentate con duetrine al berretto. (Tenente). Ispettore di PM 6a (istruttore di concetto)Una barretta dorata o argentata zigrinata posta trasversalmenteal bordo della spallina dell' uniforme ed una trina al soggolodel berretto - I biennio. (Maresciallo ordinario). - Due barrette a due trine - II biennio. (Maresciallo capo). - Tre barrette a tre trine - III biennio. (Maresciallo maggiore). Distintivi di anzianità per agenti:- Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande, posti sullemaniche - 10 anni. (Agente scelto). - Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande a due piccolisulle maniche - 15 anni. (Appuntato). Ente di tipo 2Comandante 8a Tre stelle dorate o argentate a seipunte; soggolo dorato o argentato con tre trine al berretto. (Capitano). Coordinatore 7a (istruttore direttivo) Due stelle dorate oargentate a se punte; soggolo dorato o argentato con due trineal berretto. (Tenente)- Due barrette a due trine - II biennio. (Maresciallo capo). - Tre barrette a tre trine - III biennio(Maresciallo maggiore). Distintivi di anzianità per agenti:- Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande, posti sullemaniche - 10 anni. (Agente scelto). - Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande e due piccolisulle maniche - 15 anni. (Appuntato). Ente di tipo 3Comandante 7a Due stelle dorate o argentate a sei punte; soggolo dorato o argentato con due trine al berretto. (Tenente). Ispettore di PM 6a (istruttore di concetto)Una barretta dorata o argentata zigrinata posta trasversalmenteal bordo della spallina dell' uniforme ed una trina al soggolodel berretto - I biannio(Maresciallo ordinario). Distintivi di anzianità per agenti:- Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande, posti sullemaniche - 10 anni. (Agente scelto). - Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande e due piccolisulle maniche - 15 anni. (Appuntato). Ente di tipo 4Responsabile 6a del servizioUna barretta dorata o argentata zigrinata posta trasversalmenteal bordo della spallina dell' uniforme ed una trina al soggolo delberretto - I biennio. (Maresciallo ordinario). - Due barrette a due trine - II biennio. (Maresciallo capo). - Tre barrette a tre trine - III biennio. (Maresciallo maggiore). Ispettore di PM 6a (istruttore di concetto). Una barretta dorata o argentata zigrinata posta trasversalmente albordo della spallina dell' uniforme ed una trina al soggolo delberretto - I biennio. (Maresciallo ordinario)- Due barrette a due trine - II biennio. (Maresciallo capo). - Tre barrette a tre trine - III biennio. (Maresciallo maggiore). Distintivi di anzianità per agenti:- Galloni rozzi a << V >> ad un filetto grande, posti sullemanicge - 10 anni. (Agente scelto). - Galloni rossi a << V >> ad un filetto grande e due piccolisulle maniche - 15 anni. (Appuntato).
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ALLEGATO 4:
Allegato << D >>
DISTINTIVI DI SPECIALITA'
I distintivi di specialità sono costituiti da uno scudettoavente l' asse orrizontale di mm. 50 e l' asse verticale di mm. 55 con bordatura azzurra. Essi vengono usati sulle divise ordinaria e di servizio, suisoprabiti e sulla giubba della combinazione impermeabile. Il distintivo è posto sulla manica sinistra con il bordoinferiore situato a cm. 15 dall' attaccatura della spallina.
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ALLEGATO 5:
Allegato << E >>
CARATTERISTICHE DEI MEZZI
I veicoli in dotazione ai Corpi o servizi di polizia municipalesono di colore bleu scuro, con modanature di coloreazzurro e con scritte di colore bianco secondo le caratteristichedi seguito determinate:1) Autoveicoli - Sul tettuccio è dipinto un triangolo isoscele di colore azzurro, con il vertice orientato nella partecentrale anteriore e la base sulla parte posteriore a cmº25 dai bordi laterali; sul tettuccio sono pure collocati duedispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 205 del DPR 30 giugno 1959, n. 420, un faro centrale,e l' antenna radio, collocata in linea e a metà delladistanza fra il faro e i dispositivi supplementari di segnalazione. Sulle fiancate laterali è dipinta una banda azzurradi cm. 20 di altezza, nella parte centrale di detta bandaè riportata la scritta << Polizia municipale >>, con lettere dialtezza non superiori a cm. 15. Nella parte anteriore dellafiancata in linea con la scritta << Polizia municipale >> ea cm. 10 delle portiere anteriori, è impresso lo stesmmadel Comune delle dimensioni di cm. 18 di altezza. Sul cofanoposteriore, lato sinistro, all' altezza del bordo esternoe a cm. 2 dal bordo laterale, è realizzato un rettangoloazzurro di cm. 11 per 15 con striscia rossa diagonale di cm. 1, iscritta nel rettangolo e orientata da sinistra versodestra. Sui due triangoli, così realizzati, viene riportatosu quello di destra, in alto lo stemma del Comune di cmº5 di altezza e su quello di sinistra in basso il numero diindividuazione del veicolo, di cm. 5 di altezza. 2) Motoveicoli e ciclomotori - I parafanghi sono dipintidi colore bianco, così pure sulle parti laterali del serbatoiocarburanti sono dipinte, di colore bianco, due figuregeometriche a forma di ala, con una mondanatura di colorebianco sulla parte inferiore del serbatoio stesso e sullecalotte copribatterie. Sulla carenatura del parabrezza è riportata la scritta << Polizia municipale >> di colore bleu conlettere di cm. 8 di altezza. Le borse laterali, porta oggetti,sono dipente di colore bianco, e sono riportate 3 bande,un superiore, una centrale, una inferiore tutte di cmº5 e di colore bleu, sulla banda inferiore, di colore bianco,è riportata la scritta Polizia municipale con lettere di cmº3 di altezza e su quella superiore lo stemma del Comune. I velocipedi da usarsi nei servizi di Polizia municipale,per il personale in divisa, devono essere di colore bleu scurocon modanature di colore azzurro. Essi sono individuati con targhetta a telaio, posta ll' angoloanteriore, sotto il manubrio, con la scritta << Poliziamunicipale >> a lettere bianche su fondo azzurro con eventualenumero di identificazione.
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